Il Comune rilascia la copia integrale dei seguenti atti di stato civile:
- atto di matrimonio
- atto di morte
- atto di nascita
- atto di unione civile.
La copia integrale è una fotocopia dell’atto originale e chi la rilascia deve attestare che la copia è conforme all'originale. Contiene (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107):
- la trascrizione esatta dell'atto come presente negli archivi comunali, compresi il numero e le firme apposte
- le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale.
Requisiti soggettivi
Se non sussistono divieti di legge, la copia integrale dell'atto di stato civile può essere rilasciata quando ne è fatta espressa richiesta da chi ne ha interesse (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1).
Approfondimenti
Validità delle copie integrali
La validità delle copie integrali di un atto di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:27.59